Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/04/1998 n. 128

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947 n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attivitą di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attivitą di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonchč l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attivitą svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

Art. 30 - Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princģpi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;

b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984 n. 976, nonchč le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940 n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940 n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;

c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'or- dinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 31 - Emissione di segnali televisivi.

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti princģpi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico gią in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la pił ampia fruibilitą dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attivitą di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietą industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilitą finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.

Art. 32 - Ascensori.

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989 n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti princģpi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformitą;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonchč delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformitą alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunitą europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonchč su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalitą di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalitą di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

Art. 33 - Imprese finanziarie: criteri di delega.

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo č delegato a emanare uno o pił decreti legislativi per adeguare ai princģpi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, societą di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarą informata ai seguenti princģpi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attivitą propria delle imprese medesime. A tal fine, le autoritą competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autoritą competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autoritą competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autoritą od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attivitą di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attivitą di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autoritą di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuitą dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Art. 34 - Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione.

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986 n. 599, č soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148, č abrogato.

Art. 35 - Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega.

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, si informa ai seguenti princģpi e criteri direttivi:

a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;

b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrą riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;

c) demandare alle competenti autoritą di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicitą; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

Art. 36 - Norme per il mercato dell'energia elettrica.

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo č delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pił decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti princģpi e criteri direttivi:

 

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